STIPENDIO DEI DIPENDENTI: DA LUGLIO STOP AI CONTANTI lavoro - 16/01/2018
Con la legge di Bilancio 2018, dal 01 luglio 2018 non sarà più possibile per il datore di lavoro pagare in contanti gli stipendi. Il versamento dovrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale. L'intento è di contrastare forme elusive dei rapporti di lavoro. Sono ammessi i seguenti strumenti di pagamento: - bonifico su c/c con codice IBAN indicato dal lavoratore; - altri strumenti per i pagamenti elettronici; - pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; - tramite assegno bancario o circolare, consegnato al lavoratore o a un suo delegato. Il divieto di contanti è valido per TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e part- time, apprendistato, soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati, contratti a chiamata, job sharing e tutte le altre forme di lavoro flessibile (anche c.co.co). La norma non si applica nella Pubblica Amministrazione e nei rapporti di lavoro DOMESITICI (colf e badanti). Ai datori che non rispetteranno l'obbligo, è applicata la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
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SGRAVI CONTRIBUTIVI FINO A TREMILA EURO PER ASSUNZIONI
lavoro - 05/01/2018
Con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 2015/2017) viene introdotta una nuova agevolazione contributiva in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato che provvederanno ad assumere, dal 1° gennaio 2018, giovani con meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 per gli avviamenti al lavoro effettuati dal 2019.
La riduzione contributiva, che non riguarda il premio INAIL, ha una durata massima di trentasei mesi e abbatte del 50% gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il tetto massimo di 3mila euro annui, mensilizzati_ai_fini_del_calcolo.
Sono premiate le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Conseguentemente, il beneficio non potrà applicarsi alle assunzioni di dirigenti.
Fonti:
› Il Sole 24 Ore Norme e Tributi - 04/01/2018
ASSUNZIONE DISABILI DAL 1 GENNAIO 2018
lavoro - 12/12/2017
Dal 1° gennaio 2018, viene soppresso l’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova_assunzione_(la_sedicesima).
Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile_avviene_già_con_la_15°_unità.
In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile_avranno_60_giorni_di_tempo_per_mettersi_in_regola.
Le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.
Fonti:
› DPL MODENA - 06/12/2017